Statuto - Sopravvivenza e Vita Eterna

Vai ai contenuti

Statuto



STATUTO
del
“Comitato per il Convegno di studi : Sopravvivenza e  Vita Eterna”
(esente imposta di bollo e di registro ai sensi della 266/91 art.8)

Art. 1 - Denominazione e sede

Il Comitato  “Comitato  per il Convegno di studi: Sopravvivenza e  Vita Eterna” ha sede legale nel Comune di Taranto,  in Piazza Dante n.27.
La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea degli aderenti e potrà aprire altre sedi  in tutto il territorio nazionale e all'estero,  su delibera del direttivo,  senza che questo costituisca modifica statutaria.
La qualificazione di “organizzazione di volontariato”, onlus di diritto, dopo l'iscrizione al registro regionale, con i relativi dati, costituiranno peculiare segno distintivo e a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Essa non persegue fini di lucro.


Art. 2 - Scopi

Il Comitato, è nato intorno alla esperienza  di Candida De Matteo  Gemma in Cometti, che è da considerarsi  l'ispiratrice e la promotrice, è un Comitato a scopo culturale e scientifico,  di volontariato, che  ai sensi della L.266/91 e del D.Lgs. n. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile e  culturale  e che ha lo scopo principale di promuovere gli studi e la ricerca scientifica,  sensibilizzare le coscienze ad un percorso spirituale e, sopratutto, ai temi della sopravvivenza dell'anima.
Vuole invitare ad aprire la porta  sconosciuta dell'infinito per guardare lontano, oltre il confine dei nostri occhi, meditare sulla nostra limitatezza per dare una spinta interiore che ci proietti sulla via della conoscenza, al fine di migliorare la qualità della nostra vita, in pienezza ed armonia con l'universo.
A tale scopo intende continuare nel tempo l'organizzazione di  un  Convegno Annuale di studi,  che è già arrivato alla undicesima edizione e che per volere degli associati   continuerà a realizzarsi,  impegnando a ciò le migliori energie e le migliori risorse presenti in tutte le scienze,  in campo nazionale ed internazionale. 
Al Comitato è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso eventuali sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso e a campagne di sensibilizzazione raccolta fondi.

Art. 3 – Attività

l Comitato potrà promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile. L’Associazione, al fine dell'organizzazione del Convegno nazionale ogni anno  promuove e gestisce campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche per  finanziare progetti d’utilità sociale e per costituire fondi patrimoniali per il perseguimento delle finalità associative.
L'Associazione, apartitica, aconfessionale e apolitica e senza scopo di lucro, si atterrà in particolare ai seguenti principi: esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 4 - Adesione al Comitato

L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

Art. 5 - Quote associative

Gli associati stabiliscono che non ci sono quote associative.

Art. 6 - Fondo comune

Il fondo è costituito dai proventi delle attività di campagna di raccolta fondi e da erogazioni liberali.
Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso.
Il comitato risponde delle proprie obbligazioni col fondo comune.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 7 - Organi e poteri

Gli organi del Comitato sono:

l’assemblea degli aderenti
il Consiglio direttivo
il Presidente


Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l’attività dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Art. 8 - L’assemblea

L’assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Essa è costituita da tutti i componenti del Comitato e può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno, ed ha il compito di:

discutere ed approvare il rendiconto annuale,

eleggere i componenti del Consiglio direttivo


L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 dei soci, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vice-Presidente.

Art. 9 - Convocazione dell’assemblea

L’avviso di convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria, unitamente all’ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti i soci e dovrà pervenire ai medesimi con almeno otto giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli aderenti e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano rispettivamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per l’assemblea ordinaria, e con il voto favorevole di più di un terzo dei soci, per l’assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie o lo scioglimento del Comitato sono deliberate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Ciascun socio ha il diritto di voto. Ha diritto, altresì, a chiedere la verbalizzazione delle proprie opposizioni.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da in prima costituzione da tutti i soci fondatori, dopo il primo mandato sarà eletto  dall’assemblea, ed ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo e di redigere il rendiconto annuale.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente del Comitato, un Vice-Presidente ed il Segretario - cassiere. Quest’ultimo ha il compito di redigere i verbali delle sedute delle assemblee e del Consiglio direttivo che saranno custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati da parte degli aderenti. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Ha la rappresentanza attiva e passiva del Comitato e può stare in giudizio previa deliberazione del Consiglio direttivo. Cura l’esecuzione delle determinazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento tutti i poteri del Presidente vengono esercitati dal Vice presidente.

Art. 13 -  Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 14 - Compensi

Il Presidente, i consiglieri  non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Art. 15 - Ammissione degli aderenti

Possono aderire al Comitato tutti i cittadini, ovunque residenti, che siano interessati al perseguimento degli scopi che il Comitato si prefigge.
L’ammissione di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell’interessato. Tutti gli aderenti ammessi hanno pari diritto di voto nelle assemblee.

Art. 16 - Diritti degli aderenti

Gli aderenti hanno i seguenti diritti:

eleggere i componenti del Consiglio direttivo ;
approvare il rendiconto annuale;
essere informati sulle attività del Comitato, con potere di controllo sull’andamento dell’attività del medesimo,
avere libero accesso agli atti ed ai documenti prodotti o detenuti dal Comitato,
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge, in favore del Comitato.

Art. 17 - Doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno i seguenti doveri:

partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza ed alla buona fede,
svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 18 - Recesso

Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio direttivo.

Art. 19 - Esclusione dei soci

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dal Comitato con delibera dal Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:

inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del Comitato;
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da:


contributi e liberalità ricevute;
donazioni e lasciti;
riserve accantonate;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 266/1661.


I contributi  sono elargiti  dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 21 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all’assemblea che dovrà approvarlo, con voto palese espresso dalla maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione dell’assemblea.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il Comitato devolve gli eventuali fondi ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, vigendo il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Torna ai contenuti