Statuto
STATUTO
del
“Comitato per il Convegno di studi : Sopravvivenza e Vita Eterna”
(esente imposta di bollo e di registro ai sensi della 266/91 art.8)
Art. 1 - Denominazione e sede
Il Comitato “Comitato per il Convegno di studi: Sopravvivenza e Vita Eterna” ha sede legale nel Comune di Taranto, in Piazza Dante n.27.
La sede potrà variare
secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea degli aderenti e
potrà aprire altre sedi in tutto il territorio nazionale e all'estero,
su delibera del direttivo, senza che questo costituisca modifica
statutaria.
La qualificazione di “organizzazione di volontariato”, onlus di diritto, dopo
l'iscrizione al registro regionale, con i relativi dati, costituiranno
peculiare segno distintivo e a tale scopo devono essere inseriti in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Essa non persegue fini di lucro.
Art. 2 - Scopi
Il Comitato, è nato
intorno alla esperienza di Candida De Matteo Gemma in Cometti, che è
da considerarsi l'ispiratrice e la promotrice, è un Comitato a scopo
culturale e scientifico, di volontariato, che ai sensi della L.266/91 e
del D.Lgs. n. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile e
culturale e che ha lo scopo principale di promuovere gli studi e la
ricerca scientifica, sensibilizzare le coscienze ad un percorso
spirituale e, sopratutto, ai temi della sopravvivenza dell'anima.
Vuole invitare ad aprire
la porta sconosciuta dell'infinito per guardare lontano, oltre il
confine dei nostri occhi, meditare sulla nostra limitatezza per dare una
spinta interiore che ci proietti sulla via della conoscenza, al fine di
migliorare la qualità della nostra vita, in pienezza ed armonia con
l'universo.
A tale scopo intende
continuare nel tempo l'organizzazione di un Convegno Annuale di
studi, che è già arrivato alla undicesima edizione e che per volere
degli associati continuerà a realizzarsi, impegnando a ciò le
migliori energie e le migliori risorse presenti in tutte le scienze, in
campo nazionale ed internazionale.
Al
Comitato è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra
menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata
attraverso eventuali sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso e a
campagne di sensibilizzazione raccolta fondi.
Art. 3 – Attività
l
Comitato potrà promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e
reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo,
anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile,
penale, amministrativa, tributaria e contabile. L’Associazione,
al fine dell'organizzazione del Convegno nazionale ogni anno promuove e
gestisce campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche per
finanziare progetti d’utilità sociale e per costituire fondi
patrimoniali per il perseguimento delle finalità associative.
L'Associazione,
apartitica, aconfessionale e apolitica e senza scopo di lucro, si
atterrà in particolare ai seguenti principi: esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di
svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di
quelle economiche marginali.
Art. 4 - Adesione al Comitato
L’adesione al Comitato è
libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché
l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto
delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.
Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato,
circolo, partito, ecc.
Art. 5 - Quote associative
Gli associati stabiliscono che non ci sono quote associative.
Art. 6 - Fondo comune
Il fondo è costituito dai proventi delle attività di campagna di raccolta fondi e da erogazioni liberali.
Finché questo svolge le
sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretenderne una quota in caso di recesso.
Il comitato risponde delle proprie obbligazioni col fondo comune.
I proventi derivanti da
attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita
voce del bilancio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera
sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della L.
266/91.
Art. 7 - Organi e poteri
Gli organi del Comitato sono:
l’assemblea degli aderenti
il Consiglio direttivo
il Presidente
Tutte le cariche sono
gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l’attività
dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di
solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
Art. 8 - L’assemblea
L’assemblea è il massimo
organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione degli scopi sociali. Essa è costituita da tutti i
componenti del Comitato e può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, almeno una
volta all’anno, ed ha il compito di:
discutere ed approvare il rendiconto annuale,
eleggere i componenti del Consiglio direttivo
L’assemblea straordinaria
può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da
almeno 1/3 dei soci, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Le assemblee ordinaria e
straordinaria sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal
Segretario per la redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal
Vice-Presidente.
Art. 9 - Convocazione dell’assemblea
L’avviso di convocazione
delle assemblee ordinaria e straordinaria, unitamente all’ordine del
giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti i soci e
dovrà pervenire ai medesimi con almeno otto giorni di anticipo, a mezzo
comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.
Le assemblee ordinaria e
straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione
di almeno la metà degli aderenti e deliberano con il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da
indirsi almeno un’ora dopo, le assemblee ordinaria e straordinaria sono
valide qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano
rispettivamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
per l’assemblea ordinaria, e con il voto favorevole di più di un terzo
dei soci, per l’assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie o lo
scioglimento del Comitato sono deliberate dall’assemblea straordinaria
con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Ciascun socio ha il diritto di voto. Ha diritto, altresì, a chiedere la verbalizzazione delle proprie opposizioni.
Art. 10 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è
formato da in prima costituzione da tutti i soci fondatori, dopo il
primo mandato sarà eletto dall’assemblea, ed ha il compito di
amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e
straordinaria del medesimo e di redigere il rendiconto annuale.
Il Consiglio direttivo
elegge nel suo seno il Presidente del Comitato, un Vice-Presidente ed il
Segretario - cassiere. Quest’ultimo ha il compito di redigere i verbali
delle sedute delle assemblee e del Consiglio direttivo che saranno
custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati
da parte degli aderenti. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.
Art. 11 - Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è
convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di assenza o
impedimento, dal Vice presidente, con avviso scritto indicante giorno
ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno cinque giorni
prima della data di convocazione.
Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente del
Comitato è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a
maggioranza dei presenti, e dura in carica quanto il Consiglio
direttivo. Ha la rappresentanza attiva e passiva del Comitato e può
stare in giudizio previa deliberazione del Consiglio direttivo. Cura
l’esecuzione delle determinazioni dell’assemblea e del Consiglio
direttivo. In caso di assenza o impedimento tutti i poteri del
Presidente vengono esercitati dal Vice presidente.
Art. 13 - Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali
in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’Associazione.
I lasciti testamentari
sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che
delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione.
Art. 14 - Compensi
Il Presidente, i consiglieri non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
Art. 15 - Ammissione degli aderenti
Possono aderire al
Comitato tutti i cittadini, ovunque residenti, che siano interessati al
perseguimento degli scopi che il Comitato si prefigge.
L’ammissione di un nuovo
aderente è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda
dell’interessato. Tutti gli aderenti ammessi hanno pari diritto di voto
nelle assemblee.
Art. 16 - Diritti degli aderenti
Gli aderenti hanno i seguenti diritti:
eleggere i componenti del Consiglio direttivo ;
approvare il rendiconto annuale;
essere informati sulle attività del Comitato, con potere di controllo sull’andamento dell’attività del medesimo,
avere libero accesso agli atti ed ai documenti prodotti o detenuti dal Comitato,
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge, in favore del Comitato.
Art. 17 - Doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno i seguenti doveri:
partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza ed alla buona fede,
svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 18 - Recesso
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio direttivo.
Art. 19 - Esclusione dei soci
Il socio che contravvenga
ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dal Comitato
con delibera dal Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione
scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio
dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del Comitato;
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.
Art. 20 - Patrimonio
Il patrimonio del Comitato è costituito da:
contributi e liberalità ricevute;
donazioni e lasciti;
riserve accantonate;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 266/1661.
I contributi sono elargiti dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
Le erogazioni liberali in
denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
I lasciti testamentari
sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea che delibera
sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
Art. 21 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale
decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed al termine
dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del
rendiconto annuale da presentare all’assemblea che dovrà approvarlo, con
voto palese espresso dalla maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile
di ogni anno. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale
sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali del
Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22 - Durata e scioglimento
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione dell’assemblea.
In caso di scioglimento
per qualunque causa, il Comitato devolve gli eventuali fondi ad altre
organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre Onlus o a
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, vigendo il divieto assoluto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.
Art. 23 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.